STATUTO FONDAZIONE
BOLOGNA WELCOME
Articolo 1
Costituzione – Sede
– Soci
1. È costituita la
"Fondazione Bologna Welcome", di seguito denominata
"Fondazione", con sede in
Bologna, Piazza Nettuno n. 1, nella forma giuridica di Fondazione ai sensi
degli artt. 14 e seguenti del Codice civile.
La Fondazione risponde
ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione,
nell'ambito del genere di Fondazioni a totale partecipazione pubblica in house
providing.
2. La durata della
Fondazione è stabilita fino all'1 (uno) novembre 2073 (duemilasettantatré).
3. Sono Soci Fondatori Iniziali
il Comune di Bologna, la Città metropolitana e la Camera di Commercio di
Bologna.
Possono divenire
successivamente Fondatori con la qualifica di Socio Fondatore Successivo gli
Enti pubblici insistenti sul territorio della Città metropolitana che versino
un conferimento al patrimonio. La volontà di divenire fondatore deve essere
manifestata in forma scritta e corredata dalla delibera dell’organo competente.
La comunicazione deve essere inviata al Presidente del Consiglio di
amministrazione, il quale, entro 30 giorni, convoca il Collegio dei Fondatori
nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 6 del presente Statuto per deliberare sulla relativa ammissione.
4. Sono "Fondatori Iniziali" e Soci "Fondatori Successivi" nel prosieguo del presente Statuto daranno denominati "Soci Fondatori".
I Soci Fondatori con appositi atti separati conferiscono alla Fondazione i beni e i rapporti giuridici e contrattuali destinati a far parte del patrimonio della Fondazione e/o ad essere oggetto dell'attività della Fondazione.
5. Sono Soci Sostenitori gli
altri soggetti, pubblici e privati, aventi o meno personalità giuridica che
sostengono la Fondazione. La qualifica di Socio Sostenitore, che viene
riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata con le
maggioranze di cui all'art. 9 del presente Statuto, previa accettazione da
parte del Collegio dei Fondatori, su istanza del richiedente la qualifica, è
ottenibile previo versamento del contributo annuale fissato dal Consiglio di
Amministrazione e/o a fronte di un impegno pluriennale di contribuzione da
parte dell’istante e/o di un programma annuale e/o pluriennale di prestazioni
da effettuarsi a favore della Fondazione e si estende per tutto il periodo per
il quale il contributo annuale viene regolarmente versato e/o l’impegno
pluriennale di contribuzione regolarmente adempiuto e/o il programma annuale
e/o pluriennale di prestazioni effettuato.
I Soci Sostenitori hanno facoltà di
effettuare donazioni e/o liberalità di ogni genere e specie, che non si
configurano come conferimenti al patrimonio iniziale.
Alla cessazione, da parte del Socio
Sostenitore, del versamento del contributo annuale e/o dell’impegno pluriennale
di contribuzione e/o del programma annuale e/o pluriennale di prestazioni da
effettuarsi, il Socio Sostenitore perde la qualifica previa apposita delibera
del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle
prestazioni assunte. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne
informazione al Collegio dei Fondatori nella prima assemblea utile.
Nel caso venissero meno
i requisiti previsti, anche i Soci Istituzionali possono perdere la propria
qualifica con le medesime modalità di cui al precedente comma 4, restando
comunque responsabili per gli obblighi già assunti.
6. Sono Soci Sostenitori gli altri soggetti, pubblici e privati, aventi o meno personalità giuridica che sostengono la Fondazione. La qualifica di Socio Sostenitore, che viene riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata con le maggioranze di cui all'art. 9 del presente Statuto, previa accettazione da parte del Collegio dei Fondatori, su istanza del richiedente la qualifica, è ottenibile previo versamento del contributo annuale fissato dal Consiglio di Amministrazione e/o a fronte di un impegno pluriennale di contribuzione da parte dell’istante e/o di un programma annuale e/o pluriennale di prestazioni da effettuarsi a favore della Fondazione e si estende per tutto il periodo per il quale il contributo annuale viene regolarmente versato e/o l’impegno pluriennale di contribuzione regolarmente adempiuto e/o il programma annuale e/o pluriennale di prestazioni effettuato.
I Soci Sostenitori hanno facoltà di effettuare donazioni e/o
liberalità di ogni genere e specie, che non si configurano come conferimenti al
patrimonio iniziale.
Alla cessazione, da parte del Socio Sostenitore, del versamento
del contributo annuale e/o dell’impegno pluriennale di contribuzione e/o del
programma annuale e/o pluriennale di prestazioni da effettuarsi, il Socio
Sostenitore perde la qualifica previa apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle prestazioni già assunte. Il Consiglio di Amministrazione
provvederà a darne informazione al Collegio dei Fondatori nella prima assemblea
utile.
Nel caso venissero meno i requisiti previsti, anche i Soci
Istituzionali possono perdere la propria qualifica con decisione adottata dal Collegio dei Fondatori, restando
comunque responsabili per gli obblighi già assunti.
7.
I Soci istituzionali e i Soci Sostenitori non partecipano agli
organi deliberativi, non esercitano il controllo analogo congiunto e non
assumono responsabilità gestionali, prerogative riservate esclusivamente ai
Soci Fondatori.
Articolo 2
Finalità – Scopi –
Attività
1. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili; né
può distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Istituzionali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto partecipativo, né a lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali.
2. Lo scopo della Fondazione è quello di promuovere e accrescere
l'attrattività del territorio metropolitano di Bologna e del Territorio
Turistico Bologna-Modena (d’ora innanzi Territorio Turistico), come
identificato ai sensi della LR 4/2016 e s.m.i., in ambito culturale, turistico,
sportivo e verso investimenti, talenti e alte professionalità, al fine di
favorirne lo sviluppo economico e sociale. La Fondazione lavorerà per creare un
ecosistema favorevole alla promozione e all'attrazione di investimenti e per lo
sviluppo di progetti, servizi e iniziative che promuovano la valorizzazione di
cultura e sport come risorse turistiche del territorio. La Fondazione ha il
compito di realizzare progetti innovativi, collaborare con le istituzioni
locali, nazionali ed internazionali, nonché con le imprese e le associazioni
del territorio, al fine di raggiungere gli obiettivi di promozione e sviluppo
del turismo. La Fondazione si impegna inoltre a perseguire i temi della
sostenibilità ambientale e della non discriminazione, cercando di ridurre
l'impatto ambientale delle proprie attività e promuovendo iniziative e progetti
che migliorino la qualità della vita della comunità locale. Per raggiungere
questi obiettivi, la Fondazione collabora con le istituzioni pubbliche, le
imprese private, le organizzazioni della società civile e i cittadini, e si
avvale di competenze e professionalità qualificate nei settori di interesse. I
beneficiari dell’attività della Fondazione sono la Città di Bologna, l’Area
metropolitana, i suoi abitanti e le sue imprese, in quanto la promozione
dell’attrattività turistica culturale e sportiva risulta atta a generare una
maggiore diffusione turistica, culturale, sportiva incentivando lo sviluppo
economico, culturale e sociale della Città di Bologna e dell’Area metropolitana
e del Territorio Turistico.
3. Nell’ambito delle sue finalità, in particolare, la Fondazione
persegue:
a) La promozione e lo sviluppo del Turismo, in ogni sua forma, modalità, mezzo ed accezione, del e/o nel Comune di Bologna e della e/o nella Città metropolitana e/o nel Territorio Turistico in termini di attività di informazione e accoglienza turistica, nonché di servizi quali il marketing turistico, le relazioni con il marketplace, lo sviluppo della “Business Intelligence” collegata al turismo, le attività di crescita del sistema locale, l’informazione e assistenza ai turisti in tutte le sue forme, le attività di convention Bureau, la gestione diretta e/o indiretta di attrattori e servizi turistici anche volti alla veicolazione dei turisti nella Città di Bologna, nell’Area metropolitana e nel Territorio Turistico, il supporto nei progetti di superamento di crisi nell’ambito del Turismo. Per “attrattori” si intendono immobili/siti ritenuti di particolare importanza nel quadro delle politiche di valorizzazione e promozione del Territorio Turistico Bologna- Modena. Si tratta di immobili di interesse storico/architettonico/artistico che caratterizzano ed identificano la città di Bologna e/o l’Area metropolitana e/o il Territorio Turistico; sono beni tutelati e soggetti a vincolo architettonico; nel rispetto della loro destinazione e degli eventuali vincoli previsti per ciascun immobile sopra ricordati dovranno essere utilizzati e valorizzati come sede di eventi, incontri, manifestazioni, convegnistica, rassegne, accoglienza qualificata, attività culturali e sportive, visite guidate nonché per tutte le attività e le iniziative volte alla promozione turistica della Città di Bologna e/o dell’Area metropolitana e/o del Territorio Turistico, al fine di rafforzare l’immagine e l'attrattività della città e dell'intero territorio della Destinazione turistica;
b) La promozione e la valorizzazione dell’attrattività su base
culturale a supporto del Comune di Bologna, della Città metropolitana nell’Area
metropolitana e nel Territorio Turistico e di altri enti del territorio in
tutte le sue forme, modalità e/o eventi, anche tramite l’implementazione
diretta e/o indiretta di punti di ritrovo e/o di attività commerciali, degli
spazi e/o dei luoghi aperti al pubblico serventi le strutture culturali;
c)La promozione e la valorizzazione dell’attrattività su base
sportiva a supporto del Comune di Bologna, della Città metropolitana, del
Territorio Turistico e di altri enti del territorio in tutte le sue forme,
modalità e/o eventi, anche a mezzo dello sviluppo di eventi specifici e
dell’affidamento in gestione dei siti a vocazione sportiva e qualificabili come
attrattori del Comune di Bologna e/o dell’Area metropolitana e/o del Territorio
Turistico;
d) La promozione e valorizzazione del marchio Unesco e di eventuali
marchi collettivi in una prospettiva di sviluppo del territorio basato sulla
valorizzazione delle risorse culturali, attuando le misure necessarie per la
loro adeguata fruibilità turistica attraverso servizi di accoglienza e attività
direttamente collegate al processo di valorizzazione dei beni culturali;
e)La promozione e valorizzazione di eventi culturali e sportivi di
rilevanza nazionale e internazionale sostenendone la qualificazione e la
realizzazione;
f)
La promozione e attrazione di investimenti volti all’attrattività
e coerenti con le strategie del territorio, con particolare attenzione alle
filiere, ai settori e alle funzioni che ne garantiscono lo sviluppo sostenibile
ed equo e l’innovazione, promuovendo la conoscenza all’estero del sistema
territoriale, assicurando servizi continuativi di accoglienza e supporto alla
localizzazione, sviluppando azioni mirate di ricerca e contatto per
l’attrazione di investimenti strategici, favorendo la costituzione di reti e
relazioni tra gli operatori esteri e gli attori pubblici e privati del
territorio, promuovendo - anche attraverso l’interlocuzione con Enti pubblici
locali, nazionali e internazionali - le condizioni abilitanti l’attrazione di
investimenti di elevata qualità. A tali azioni potranno affiancarsi servizi e
progettualità finalizzate all’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei
talenti e delle alte professionalità nazionali e internazionali;
g) La ricerca strutturata ed il reperimento dei flussi e delle risorse finanziarie di natura sia pubblica, sia privata sufficienti ed atte a garantire lo sviluppo dell’attrattività del territorio cittadino e metropolitano e la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti, nonché un’adeguata conservazione e sviluppo dei beni conferiti in convenzione, concessione, gestione e/o proprietà. La gestione e valorizzazione, nell’ambito dell’attrattività della città di Bologna e/o dell’Area metropolitana e/o del Territorio Turistico, di beni immobili e/o compendi immobiliari di ogni genere e/o specie trasferiti alla Fondazione in concessione, convenzione e/o proprietà e/o uso da parte dei Soci Fondatori e/o di enti terzi; le modalità di manutenzione e conservazione dei beni mobili e immobili nonché l’individuazione delle relative risorse saranno definite tramite apposite convenzioni;
h) La promozione di tutte le attività volte alla valorizzazione della Fondazione, all’attrazione degli investimenti ed allo sviluppo/promozione e valorizzazione delle sue attività e/o dei beni mobili e/o immobili ad essa concessi e/o affidati anche mediante conferimento da parte dei Soci Fondatori, nonché ogni iniziativa tesa al reperimento, sotto qualsiasi forma, di risorse finanziarie pubbliche e/o private in capo alla Fondazione volte allo sviluppo, alla promozione e/o alla realizzazione dell’attrattività del Comune di Bologna e della Città metropolitana in ambito turistico, culturale e sportivo come definiti nelle precedenti lettere del presente comma;
i) Lo svolgimento di studi e ricerche nei propri ambiti di attività, assicurandone la diffusione al pubblico;
j) Lo svolgimento dell’attività di gestione e trattamento anche informatico di dati di qualunque tipo, genere e specie inerenti e/o volti e/o utili alla promozione, allo sviluppo e/o alla realizzazione dell’attrattività del Comune di Bologna, della Città metropolitana del Territorio Turistico in ambito turistico, culturale e sportivo; attività detta di “Business Intelligence” ovverosia sviluppo di e gestione di applicazioni informatiche atte ad acquisire dati, gestire ed interpolare masse di dati presenti su database o anche archivi destrutturati, sia storici, sia correnti, al fine di generare report, statistiche, indicatori, grafici aggiornati, il tutto volto alla produzione di informazioni dettagliate volte al supporto dell’elaborazione di decisioni strategiche nell’ambito della promozione, dello sviluppo e/o della realizzazione dell’attrattività del Comune di Bologna, della Città metropolitana e del Territorio Turistico in ambito turistico, culturale e sportivo. La Fondazione, nell’adempimento di quanto sopra, svolgerà pertanto un’importante funzione di Business Intelligence che dovrà supportare le decisioni strategiche e operative nell’ambito delle attività che promuovono l’attrattività del territorio con l’obiettivo trasformare la vasta quantità di dati provenienti dalle diverse fonti, dati presenti sul territorio a più livelli, in informazioni significative e utili a prendere decisioni orientate e informate. Lo studio, l’analisi e l’elaborazione dei dati disponibili sarà svolta con la visione prospettica di creare strumenti open data al fine di rendere la consultazione degli stessi facilitata e accessibile da terze parti. L’attività di Business intelligence metterà a disposizione gli strumenti per analizzare i comportamenti di chi sceglie il territorio del Comune di Bologna, della Città metropolitana e del Territorio Turistico per diversi motivi (turismo, affari, studio, assistenza sanitaria) con l'obiettivo di migliorare la fruizione e la qualità dei servizi anche mediante la creazione di una piattaforma dati a disposizione di soggetti privati o istituzionali che vorranno valutare il territorio del Comune di Bologna, della Città metropolitana e del Territorio Turistico per effettuare investimenti di varia tipologia;
k) L’integrazione delle attività di sviluppo, promozione, gestione e valorizzazione del territorio negli ambiti sopra citati, svolte direttamente e/o indirettamente in combinazione con altre iniziative similari sviluppate da enti pubblici e/o privati al fine di incrementare nel territorio della Città di Bologna e dell’Area metropolitana e del Territorio Turistico i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione.4. La Fondazione può, con l’utilizzo di risorse finanziarie
proprie o a essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria,
connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od
opportuna al perseguimento delle proprie finalità e a realizzare economie di
gestione quali:
a)la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o
contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l’acquisto di beni
o servizi, l’assunzione di personale dipendente e/o autonomo dotato della
necessaria qualificazione professionale, l’accensione di mutui o finanziamenti;
b) Lo svolgimento di attività di valorizzazione ed attrattività delle
risorse turistiche del Comune di Bologna, della Città metropolitana e del
Territorio Turistico attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la
distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne
il soggiorno o la permanenza, quali in via esemplificativa i servizi di
prenotazione, vendita e prevendita, anche online, di soggiorni e/o biglietti
per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e di intrattenimento,
anche sostenendo l’integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
c)La diffusione dell’innovazione a supporto dei prodotti turistici
territoriali, migliorandone la gestione e il servizio al turista anche
concorrendo a sviluppare strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare
la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di
attrattività del territorio;
d)La partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni,
fondazioni, comitati e, più in generale, a enti giuridici di ogni genere e
specie, istituzioni pubbliche e/o private, che perseguano finalità coerenti con
le proprie e/o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Articolo 3
Patrimonio
1. Il patrimonio
indisponibile della Fondazione è costituito:
(i)
Dai
beni mobili ed immobili e dalle attività di qualunque natura conferiti dai Soci
Fondatori in proprietà, dai conferimenti in denaro, dagli apporti di qualunque
natura effettuati dai Soci Fondatori con espressa destinazione ad incremento
del patrimonio indisponibile della Fondazione stessa.
(ii)
Dai
beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione in proprietà, da Soci
Sostenitori, da Soci Istituzionali e/o da terzi con espressa destinazione ad
incremento del patrimonio indisponibile della Fondazione stessa.
2. Il patrimonio
disponibile è costituito dai beni mobili, crediti e immobili che pervengono a
qualsiasi titolo alla Fondazione ivi compresi quelli derivanti e/o acquisiti
tramite donazioni, liberalità, lasciti, erogazioni di qualsiasi genere e/o
specie, destinati a incremento del patrimonio stesso, dai contributi in denaro,
dai ricavi di attività, nonché dagli avanzi di gestione accantonati e riserve
comunque formate, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio
disponibile della Fondazione stessa.
3. Il patrimonio
indisponibile e disponibile, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente
vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.
4. La stima dei
conferimenti a patrimonio da parte dei Soci Fondatori, Soci Sostenitori e
Istituzionali avviene a norma dell’art. 2465 del Codice civile.
5. L’ammontare del
patrimonio indisponibile, come sopra definito, derivante dai conferimenti dei
Soci Fondatori costituisce il Fondo di Dotazione.
6. La Fondazione può
ricevere contributi a sostegno delle a sostegno delle attività di interesse
generale di cui al precedente art. 2 da parte dei Soci Fondatori, nonché
contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte, dei
Soci Istituzionali, dei Sostenitori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se
non espressamente destinate a patrimonio indisponibile, costituiscono
patrimonio disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.
Articolo 4
Controllo analogo
1. Ai fini dell’esercizio del
“Controllo Analogo”, i Soci Fondatori esercitano poteri di direzione e
coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione con le modalità
definite nell’apposita Convenzione quadro da stipularsi tra i Soci Fondatori.
La Fondazione è
soggetta, congiuntamente da parte di tutti i Soci Fondatori, affidanti i
servizi, a un “Controllo Analogo” a quello da questi esercitato sui propri
uffici/servizi. Tale controllo avviene mediante un Comitato istituito e
disciplinato dalla citata Convenzione, nonché attraverso gli adempimenti e
flussi informativi che la Fondazione deve garantire a ciascun Socio Fondatore.
2. La Fondazione svolge la propria
attività nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamento ad
enti “in house providing” ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 175/16. Ai fini del
rispetto delle condizioni dell'affidamento “in house providing” di cui all'art.
7 del D.Lgs. n. 36/2023, l’80% delle attività della Fondazione sono effettuate
nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Fondatori.
I Soci Fondatori
potranno valutare e richiedere ulteriori meccanismi di controllo, tramite
integrazioni della Convenzione quadro di cui al comma precedente.
3. I Soci Fondatori
hanno il diritto, indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui
sono titolari, di disporre ispezioni, anche ai fini dell’espletamento del
“Controllo Analogo”. La Fondazione è tenuta, in ogni caso, al rispetto delle
norme di legge e di quelle emanate dalle Autorità competenti in materia di
trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati
ex D. Lgs. 231/01.
4. In caso di
ammissione di nuovi Soci Fondatori, i medesimi dovranno necessariamente aderire
alla Convenzione quadro sul controllo analogo di cui al comma 1 del presente
articolo.
5. In ogni caso, i Soci
diversi dai Fondatori non effettuano nessuna forma di controllo analogo, né
sono titolari e/o non detengono alcun potere avente un’influenza determinante
sulle attività e/o sulla gestione della Fondazione.
6. Le deliberazioni del
Comitato devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli
organi della Fondazione. Gli organi della Fondazione, ove deliberino in senso
difforme dal suddetto Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni
della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l’attuazione
dello scopo e delle finalità della Fondazione.
7. Al fine di
consentire agli Enti Fondatori mediante il Comitato l’espletamento delle
funzioni e dei compiti ad esso affidati, di cui alla Convezione quadro, tutti gli
atti di competenza del Collegio dei Fondatori possono essere deliberati in via
definitiva solo previo parere conforme del Comitato.
Articolo 5
Organi e loro durata
1. Sono organi della
Fondazione:
a)
Il
Collegio dei Fondatori;
b)
Il
Presidente;
c)
Il
Consiglio di Amministrazione;
d)
Il
Collegio Sindacale;
e)
Il
Comitato consultivo di indirizzo;
f)
Il
Revisore legale dei conti;
g)
Il
Direttore.
2. Gli organi della
Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica tre esercizi e
sono rinnovabili salvo diversa determinazione del Collegio dei Fondatori. I
loro componenti, se nominati nel corso del mandato, restano in carica fino a
tale scadenza. Nel caso di cessazione di uno o più dei componenti degli organi
sociali la sostituzione avverrà mediante idonea deliberazione dell’organo
sociale competente alla nomina. All’interno degli organi collegiali della
Fondazione, diversi dal Collegio dei Fondatori, deve essere assicurato il
rispetto della parità di genere.
La durata dell’incarico
del Direttore è prevista nell’atto di nomina.
3. È ammessa la
possibilità che le riunioni di tutti gli organi si tengano per teleconferenza o
videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che
venga adeguatamente conservata agli atti dell’adunanza la prova di tale
identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente dell’organo.
Articolo 6
Collegio dei
Fondatori
1. Il Collegio dei
Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Soci Fondatori o loro
delegati.
2. Il Collegio dei Fondatori è
convocato almeno due volte all’anno dal Presidente della Fondazione; può essere
altresì convocato dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno
due Fondatori. Il Collegio dei Fondatori viene convocato presso la sede legale
o anche fuori del Comune ove è posta la sede della Fondazione, purché in
Italia.
Alle riunioni del
Collegio dei Fondatori partecipano, senza diritto di voto, oltre al Presidente
della Fondazione anche gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i
componenti del Collegio Sindacale e il Direttore.
3. La convocazione del Collegio dei
Fondatori viene inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’adunanza con posta elettronica certificata (ovvero con qualsiasi altro mezzo
idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) fatta pervenire ai
Soci Fondatori e a tutti gli aventi diritto a parteciparvi; nel caso di
convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve
essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che
siano stati comunicati dal Socio Fondatore. Nell'avviso di convocazione debbono
essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco
delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista
una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza
prevista in prima convocazione il Collegio dei Fondatori non risultasse
legalmente costituito. La convocazione deve essere inviata per conoscenza al
Comitato, di cui alla Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo
congiunto.
In caso di ricorso alla
teleconferenza o videoconferenza la convocazione dovrà contenere il link al
collegamento o comunque le istruzioni per attivare il collegamento.
4. In mancanza di
formale convocazione, il Collegio dei Fondatori si reputa regolarmente
costituita in forma totalitaria quando sono presenti e/o rappresentati
legalmente tutti i Soci Fondatori e tutti gli amministratori e i sindaci sono
presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno.
5. Dovrà essere data
tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti dell'organo
amministrativo e di controllo non presenti.
6. La riunione è
presieduta dal Presidente della Fondazione che ne dirige i lavori; in sua
assenza la riunione è presieduta dalla persona designata all'unanimità dei
presenti.
7. Per la validità
delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino comunque la maggioranza delle quote di partecipazione sia in
prima che in seconda convocazione.
8. Ciascun socio
fondatore è titolare di un diritto di voto proporzionale all'entità della sua
partecipazione che è commisurata al valore del conferimento dal medesimo
effettuato nel Fondo di Dotazione nel rispetto delle previsioni statutarie.
9. Le delibere del
Collegio dei Fondatori sono adottate con il voto favorevole di tanti Soci che
rappresentano la maggioranza assoluta delle partecipazioni alla Fondazione,
calcolate ai sensi del comma precedente del presente articolo, salvi i casi in
cui il presente statuto preveda l'unanimità o una diversa maggioranza.
10. Il Collegio dei
Fondatori delibera sulle seguenti materie:
a)
Nomina
del Presidente, su proposta del Comune di Bologna;
b)
Nomina
del Consiglio di Amministrazione;
c)
Nomina
del Revisore legale dei conti;
d)
Nomina
del Collegio Sindacale;
e)
Nomina
del Comitato consultivo di indirizzo;
f)
Modificazioni
dello statuto;
g)
Ammissione
di nuovi Soci Fondatori;
h)
Ammissione
di Soci Istituzionali e perdita della qualifica;
i)
Accettazione
Sostenitori e loro apporti;
j)
Adozione
del documento programmatico pluriennale e annuale che determinano le strategie,
le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di
intervento cui deve attenersi la Fondazione;
k)
Approvazione
del bilancio preventivo, comprensivo del Piano assunzioni, entro il termine del
30 novembre di ciascun anno e del bilancio consuntivo entro il termine del 30
aprile di ciascun anno. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative
alla struttura e/o alle attività della Fondazione i termini di cui sopra
possono essere differiti di sessanta giorni;
l)
Esercizio
dell’azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica,
nei confronti del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e
del Direttore;
m)
Scioglimento
e/o liquidazione della Fondazione, nomina del/dei liquidatore/i e
determinazione del piano di liquidazione, dei poteri dei liquidatori e loro
relativi compensi, con le maggioranze e termini di cui all’art. 16.
n)
Espressione
dei pareri preventivi previsti all’art. 10 comma 3 dello Statuto;
o)
Fusione,
scissione e trasformazione della Fondazione, su proposta del CdA;
p)
Ogni
ulteriore compito attribuito al Collegio dei Fondatori dal presente Statuto.
11. Il Collegio dei
Fondatori determina inoltre, qualora le norme di legge lo consentano, eventuali
indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione, e i compensi
per i componenti del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti.
12. I progetti di
bilancio preventivo e bilancio consuntivo sono inviati, almeno quindici giorni
prima della loro approvazione, a tutti i Soci Fondatori.
13. Il Presidente
trasmette ai Soci Fondatori i documenti eventualmente dai medesimi richiesti,
relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.
14. Le deliberazioni
del Collegio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se
richiesto ai sensi di legge. Spetta al Presidente l'individuazione del
Segretario verbalizzante la riunione, anche fra persone esterne al Collegio.
Articolo 7
Presidente
1. Il Presidente della Fondazione
è nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione del Comune di Bologna.
2. Il Presidente ha la
legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e ne
promuove le attività.
3. Il Presidente
presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l’ordine del giorno e
dirigendone i lavori,
4. Nei casi di
necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell’interesse della Fondazione,
i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al
medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in
occasione della sua prima riunione.
5. In caso di assenza o
di impedimento del Presidente assume le funzioni di questi il componente il
Consiglio di Amministrazione più anziano d’età.
6. Il Presidente
sovrintende al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione
e, in particolare, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e
private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione
e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Articolo 8
Consiglio di
amministrazione
1. Il Consiglio di
Amministrazione è nominato, garantendo il rispetto della parità di genere, dal
Collegio dei Fondatori ed è composto dal Presidente, di cui all’art 7, e da
altri quattro membri di cui:
a)
Due
designati dal Comune di Bologna;
b)
Uno
designato dalla Città metropolitana di Bologna;
c)
Uno
designato dalla Camera di Commercio di Bologna.
2. In caso di
cessazione della carica durante l’espletamento del mandato il Collegio dei
Fondatori provvede alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei
criteri di designazione di cui al precedente comma 1.
3. Ai membri del
Consiglio di Amministrazione spetta l’indennità di carica e/o il compenso
stabilito dal Collegio dei Fondatori in sede di nomina, qualora la normativa lo
consenta, ed il rimborso delle spese occasionate in ragione del loro ufficio,
autorizzate e debitamente documentate.
4. Al Consiglio di
Amministrazione viene invitato in via permanente, senza diritto di voto, un
rappresentante dei lavoratori individuato con modalità da definire.
Articolo 9
Funzionamento del
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio è
convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno sei volte l’anno e ogni qual
volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre
componenti.
2. Le sedute del
Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.
3. L’avviso di convocazione,
contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e
l’elenco degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo
ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri, al Direttore, al Collegio
Sindacale e al Revisore legale dei conti almeno otto giorni prima di quello
fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può
avvenire con semplice preavviso di 48 ore. In caso di ricorso alla
teleconferenza o videoconferenza la convocazione dovrà contenere il link al
collegamento o comunque le istruzioni per attivare il collegamento.
Il Consiglio di
Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora,
anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di
ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui
quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri
del Consiglio stesso e a condizione che i componenti del Collegio Sindacale
siano presenti od informati della riunione.
4. Per la validità
delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le
relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni del
Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente
l'individuazione del Segretario verbalizzante la riunione del Consiglio di
Amministrazione, anche fra persone esterne al Consiglio medesimo.
Articolo 10
Poteri del Consiglio
di amministrazione
1. Il Consiglio di
Amministrazione esercita le funzioni gestionali e amministrative nell’ambito
delle direttive e sotto il controllo dei Soci Fondatori ad eccezione dei poteri
che il presente statuto riserva al Collegio dei Fondatori e fatto salvo quanto
previsto al successivo comma 3 del presente articolo.
2. Il Consiglio in
particolare:
a)
Predispone,
con la collaborazione del Direttore, il progetto di bilancio preventivo
annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno;
b)
Predispone,
con la collaborazione del Direttore, il progetto di bilancio consuntivo, entro
il 31 marzo di ciascun anno;
c)
Approva
e modifica i regolamenti interni;
d)
Nomina
e revoca il Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti determinandone
i poteri, mediante idonea procura, oltre a definire i compiti e la
remunerazione;
e)
Delibera,
su proposta del Direttore, l’organigramma della Fondazione e le linee di
gestione organizzativa;
f)
Predispone
la proposta di modifiche statutarie da presentare al Collegio dei Fondatori;
g)
Predispone
la proposta di documento programmatico pluriennale e annuale che determinano le
strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché dei relativi
programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione, da presentare al
Collegio dei Fondatori;
h)
Ha
la facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente e al direttore,
determinando il contenuto, i limiti e le modalità dell’esercizio della delega
nonché di nominare procuratori e mandatari in genere per determinate categorie
di atti, stabilendo contemporaneamente le mansioni di ciascuno;
i)
Delibera
lo svolgimento di specifiche iniziative;
a)
Delibera
l'accettazione dei contributi, delle erogazioni e dei lasciti;
b)
Amministra
il patrimonio della Fondazione, propone l‘entità delle entrate e dei redditi da
destinare all'incremento del patrimonio della Fondazione;
c)
Formula
proposte in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione;
d)
Riconosce
la qualifica di “Socio Fondatore” e "Socio Sostenitore" da sottoporre
al Collegio dei Fondatori;
e)
Determina
contributi obbligatori per i Soci Sostenitori;
f)
Approva
le procedure interne annesse alla prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
3. Il Consiglio di
Amministrazione dovrà in ogni caso ottenere il parere favorevole del Collegio
dei Fondatori, per il compimento dei seguenti atti:
·
Cessioni
di azienda o di rami d'azienda;
·
Acquisto
di aziende o rami di aziende;
·
Alienazione
e acquisto di beni immobili di proprietà della Fondazione;
·
Partecipazioni,
anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in
generale, a enti giuridici di ogni genere e specie, istituzioni pubbliche e/o
private, che perseguano finalità coerenti con le proprie e/o strumentali al
raggiungimento degli scopi della Fondazione.
·
Accettazione
dei lasciti;
·
Devoluzione
del patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento;
·
Accensione
di contratti di finanziamento che comportino il rilascio di garanzie reali;
·
Piano
economico-finanziario della Fondazione.
Articolo 11
Direttore
1. Il Direttore della Fondazione è
nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale può procedere, in ogni
momento, alla modifica dei poteri attribuiti e/o alla revoca della procura ai
sensi del precedente art. 10.
Il Direttore deve
essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di attività
di promozione turistica, culturale e sportiva. La deliberazione di nomina deve
far constare l’esistenza dei requisiti richiesti. I poteri attribuiti e/o la procura
conferita al Direttore possono essere prorogati e/o rinnovati.
2. Il Direttore ha
tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione, svolge i compiti
di gestione e di direzione nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2, nonché
di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività
della Fondazione; esercita i poteri di amministrazione allo stesso attribuiti
dallo statuto della Fondazione. Il Direttore svolge altresì le altre funzioni
che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione tramite apposito atto
di procura, ai sensi della precedente art 10, comma 2, lettere d et h.
3. Il Direttore partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.
Il Direttore ha la responsabilità
della gestione e del funzionamento generale
della Fondazione, secondo le linee
e gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore è responsabile
dell’organizzazione operativa e del personale della Fondazione e ne assicura la
gestione ed il coordinamento.
Le sue funzioni sono
specificate nell’apposito regolamento, che disciplina altresì l’organizzazione
operativa e funzionale della Fondazione e del suo personale dipendente
deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 12
Comitato consultivo
di indirizzo
1. Il Comitato consultivo di
indirizzo è eletto, garantendo il rispetto della parità di genere, dal Collegio
dei Fondatori.
È composto dal proprio Presidente e
da ulteriori nove membri, scelti tra personalità di riconosciuto prestigio,
comprovata esperienza e specifica competenza, nei settori di attività della
Fondazione, tra rappresentanti delle categorie e tra rappresentanti delle
organizzazioni sindacali.
Il Presidente del Comitato è
designato dal Comune di Bologna, mentre i membri sono designati dai Fondatori e
precisamente tre da parte del Comune di Bologna medesimo, tre da parte della
Città metropolitana di Bologna e tre dalla Camera di Commercio di Bologna.
La partecipazione al
Comitato consultivo di indirizzo è a titolo gratuito e non sono previsti
rimborsi spese.
2. Il Comitato
consultivo di indirizzo si riunisce su richiesta formale del Consiglio di
Amministrazione. Il Comitato consultivo di indirizzo delibera a maggioranza dei
partecipanti alla riunione.
3. Il Comitato
consultivo di indirizzo, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, formula
pareri non vincolanti in ordine alla proposta di attività e programmi di
sviluppo relativamente agli indirizzi caratterizzanti le attività della
Fondazione, formula altresì al Consiglio di Amministrazione pareri non
vincolanti nelle materie di natura strategica per l’attività della Fondazione.
4. I Soci Istituzionali
possono partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, alle sedute
del Comitato al fine di proporre iniziative, collaborazioni e azioni di
supporto alla mission della Fondazione su aree affini alle loro funzioni
istituzionali di valorizzazione territoriale.
Articolo 13
Collegio sindacale
1. Il Collegio
sindacale è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da tre membri
effettivi, tra i quali il Presidente designato dal Comune di Bologna, e due
supplenti. Un sindaco effettivo viene designato dalla Camera di Commercio di
Bologna e uno dalla Città metropolitana; i due sindaci supplenti sono designati
rispettivamente dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana. Nella nomina
deve essere garantito il rispetto della parità di genere sia tra i membri
effettivi che tra i membri supplenti.
2. Il Collegio
sindacale è l’organo di controllo della Fondazione e partecipa di diritto alle
riunioni degli organi collegiali della Fondazione.
3. I Sindaci hanno le
attribuzioni, i poteri ed i compiti stabiliti dal Codice Civile in materia di
società per azioni agli artt. 2397 e ss. in quanto compatibili.
4. Il Collegio
Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione
del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione
del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui
il Collegio è stato ricostituito.
5. I membri del Collegio sindacale
possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e controllo, nonché chiedere ai membri del Consiglio di
Amministrazione e al Direttore notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione
o su determinati affari.
I membri del Collegio
partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Fondatori senza diritto di voto.
6. Il Collegio
sindacale informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio
dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di
gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività della
Fondazione.
7. Ai membri del
Collegio sindacale spetta il compenso stabilito dal Collegio dei Fondatori in
sede di nomina, qualora la normativa lo consenta, e il rimborso delle spese
occasionate in ragione del loro ufficio e debitamente documentate.
Articolo 14
Revisione legale dei
conti
1. La Revisione legale
dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di
revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.
2. Il Collegio dei
Fondatori, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico
di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla
società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata
dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo
durante l'incarico.
3. La società di
revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e
professionalità previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia ed
iscritti nell'apposito registro.
Articolo 15
Esercizio e bilancio
1. L’esercizio ha
inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Entro il 31 marzo di
ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore,
predispone il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione,
illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e
gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti vengono seguite le
regole di ordinata contabilità, i principi contabili nazionali, nonché quanto
previsto dal Codice civile in materia di redazione di bilancio ai sensi degli
artt. 2423 e ss.. Viene altresì attestato il rispetto delle percentuali di
legge delle attività svolte in house providing rispetto alle attività di
mercato.
3. Entro il 31 ottobre
di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore,
predispone il progetto di bilancio preventivo annuale e il documento
programmatico previsionale dell'attività, comprensivo del Piano Assunzioni,
relativo all’esercizio successivo.
Articolo 16
Scioglimento e
liquidazione della Fondazione
1. La Fondazione viene
sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice civile su
deliberazione dei Soci Fondatori, con il voto favorevole di tanti Soci che
rappresentano almeno i tre quarti dei componenti e delle quote di
partecipazione del Collegio dei Fondatori.
2. Il Collegio dei
Fondatori nomina il/i Liquidatore/Liquidatori e ne stabilisce il compenso in
conformità al precedente art. 6.
3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque
causa il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Collegio dei Fondatori, ad Enti che
perseguono finalità analoghe, con preferenza dei Soci Fondatori medesimi per i
beni da questi rispettivamente conferiti, ovvero a fini di pubblica utilità,
nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme inderogabili
di legge ed acquisite le eventuali autorizzazioni e pareri di legge.
4. All’atto dello
scioglimento, eventuali beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione
tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.
5. Per quanto non
espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di
legge e del Codice civile.
Articolo 17
Reclutamento del
personale
1. Il personale è assunto in base
alle necessità della Fondazione.
Il Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Direttore della Fondazione, approva
l’organigramma della Fondazione comprensivo di inquadramento delle figure
nonché la modalità di selezione prevista in forza del Regolamento di cui al
successivo comma 3. Nella medesima deliberazione il Consiglio di
Amministrazione attribuisce al Direttore, sulla base dell’organigramma e delle
procedure di selezione previste nel regolamento di cui al successivo comma 3,
il potere di procedere all’assunzione del personale. Il Direttore in esecuzione
di quanto sopra procede all’assunzione del personale sulla base del Piano
assunzioni e di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il rapporto di
lavoro del personale è disciplinato dalle norme stabilite in materia, dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti individuali.
3. La Fondazione
adotta, con proprio provvedimento, il regolamento contenente i criteri e le
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi generali stabiliti dall
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 18
Controversie
1. Per tutte le
controversie relative alla Fondazione è competente in via esclusiva il Foro di
Bologna
Articolo 19
Disposizioni Finali
1. Per quanto non
previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e
le norme vigenti in materia.
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