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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL SUCCESSIVO INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI EVENTI
Fondazione Bologna Welcome (di seguito solo “Fondazione”) rende noto di voler avviare un’indagine di mercato tramite manifestazione di interesse, al fine di individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati, disponibili a partecipare alla successiva procedura negoziata. Tale procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con più operatori per l’erogazione dei servizi di accoglienza e assistenza al pubblico, nonché degli ulteriori servizi specificati nel presente avviso, in occasione degli eventi realizzati dalla Fondazione presso le sedi gestite o altri spazi.
Il presente avviso pubblico invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, conformemente alla normativa europea e al Codice dei contratti pubblici.
L’Accordo Quadro costituisce uno strumento volto alla razionalizzazione e all’efficientamento delle attività della Fondazione, restando in ogni caso ferma la facoltà della stessa di procedere, per l’intera durata dell’Accordo e mediante autonome procedure di affidamento, all’acquisizione di servizi aventi natura analoga. Tale facoltà non attribuisce agli operatori economici affidatari alcun diritto o pretesa, né di esclusiva né di continuità degli affidamenti, né di ristoro o indennizzo di sorta.
L’Accordo quadro disciplina gli Appalti Specifici che saranno affidati agli operatori economici aggiudicatari tramite contratti applicativi stipulati nel periodo di validità dell’Accordo. L’importo massimo stimato ha valore meramente indicativo; la Fondazione potrà richiedere servizi per importi inferiori, senza che ciò generi pretese o diritti in capo agli operatori.
La stipula dell’Accordo quadro non comporta alcun obbligo di affidamento in capo alla Fondazione, costituendo esso esclusivamente la base regolatoria dei futuri contratti applicativi. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’aggiudicatario si impegna a eseguire i servizi che saranno richiesti entro il limite massimo d’importo e per l’intera durata dell’Accordo, restando inteso che alcuna pretesa potrà essere avanzata sino all’effettiva attivazione dei contratti applicativi da parte della Fondazione
In caso di inadempimento dell’operatore affidatario di un contratto applicativo, e in particolare in caso di mancata presa in carico di almeno tre servizi consecutivi, la Fondazione potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere l’Accordo limitatamente all’operatore inadempiente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 c.c., fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Il presente procedimento non costituisce invito ad offrire e non genera responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. Esso ha natura esclusivamente esplorativa e non determina la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali in capo alla Fondazione, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento senza che i partecipanti possano avanzare pretese.
La Fondazione si riserva, altresì, la possibilità di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, previo esito positivo della valutazione tecnica ed economica dell’offerta presentata.
1. Stazione appaltante
Fondazione Bologna Welcome
Piazza del Nettuno n. 1, 40124 - Bologna (BO)
C.F./P.Iva: 04159281205 PEC: fondazionebolognawelcome@legalmail.it
2. Oggetto
La procedura ha ad oggetto i servizi di accoglienza, assistenza e sicurezza al pubblico da eseguirsi nell’ambito degli eventi e delle attività organizzati dalla Fondazione presso le seguenti sedi:
· Palazzo Re Enzo – Piazza del Nettuno, 1 – 40124 Bologna;
· Palazzo Pepoli – Via Castiglione, 8/10 – 40124 Bologna.
La Fondazione si riserva la facoltà di affidare l’esecuzione del servizio, alle medesime condizioni, presso ulteriori sedi che le saranno conferite in gestione durante la vigenza dell’Accordo quadro, ovvero altri spazi nei quali realizzerà eventi o attività istituzionali.
Nel dettaglio, dovranno essere garantiti i seguenti servizi:
a) Accoglienza e guardaroba: è richiesta la presenza di personale addetto all’accoglienza dei partecipanti e al controllo di accesso durante l’evento, nonché alla gestione delle sale e del guardaroba. È compreso il servizio di accompagnamento disabili. Il personale dovrà essere munito di divisa o abbigliamento adeguato concordato con la Fondazione;
b) Assistenza operativa e logistica: è richiesta la disponibilità dell’operatore economico nelle attività di apertura e chiusura delle sedi prima e dopo gli eventi e le iniziative programmate, assicurando inoltre il necessario supporto nella predisposizione e nel ripristino degli spazi, nell’allestimento e disallestimento delle aree destinate al pubblico, nella movimentazione dei materiali e delle attrezzature, nella verifica del corretto funzionamento degli ambienti e dei percorsi di accesso e, più in generale, in tutte le attività logistiche che si rendano necessarie per garantire il regolare svolgimento degli eventi e delle attività istituzionali;
c) Adeguata gestione dei flussi di accesso e deflusso partecipanti per evitare affollamenti: è richiesta la presenza fisica di hostess e steward qualificati, con esperienza nell’ambito di eventi formali, istituzionali, culturali o di aggregazioni e che prevedono la partecipazione di un numero significativo di ospiti. Il personale dovrà essere munito di divisa o abbigliamento adeguato concordato con la Fondazione e munito di cartellino di riconoscimento;
d) Primo intervento: in caso di rilevamento di pericolo alle persone e ai beni. Dovrà essere garantita la presenza di personale di Security, nonché di personale in possesso di formazione specifica, nonché di
addetti antincendio e primo soccorso. Il personale individuato come addetto alla gestione delle emergenze antincendio deve essere in possesso di attestazione di partecipazione ad un corso specifico per attività di livello (DM 02/09/2021). In caso di attività che prevedano spettacoli e trattenimenti con capienza superiore a 100 posti e edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2, gli addetti deve essere in possesso di attestazione di partecipazione ad un corso specifico per attività di livello 3 (DM 02/09/2021) e devono aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’allegato IV del citato DM 02/09/2021. Il personale addetto al primo soccorso dovrà essere in possesso di attestato di partecipazione a Corso Primo Soccorso Gruppo A ai sensi del Decreto 388/2023;
e) Servizio di traduzione simultanea: è richiesto il servizio di traduzione simultanea e di interpretariato per eventi dal vivo. L’operatore deve garantire la traduzione simultanea nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, tedesco.
3. Durata
Il servizio sarà affidato per il periodo compreso tra il 14 settembre 2026 e il 31 dicembre 2027, ovvero sino al raggiungimento dell’importo massimo di € 215.000,00, oltre IVA e oneri di legge.
Nel corso della vigenza dell’Accordo quadro potranno essere stipulati più contratti applicativi, la cui durata potrà estendersi oltre il termine di validità dell’Accordo stesso; in tal caso, le attività già affidate dovranno essere completate nel rispetto delle condizioni previste nella relativa documentazione contrattuale.
Non è previsto alcun importo minimo garantito. Pertanto, qualora alla scadenza del periodo di efficacia dell’Accordo quadro non risulti integralmente utilizzato l’importo complessivo, l’appaltatore non potrà avanzare pretese o rivendicare compensi ulteriori, restando dovuto esclusivamente il corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite e regolarmente certificate.
L’Accordo quadro si intenderà comunque estinto una volta raggiunto, tramite i contratti applicativi stipulati, l’importo complessivo previsto, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni da parte della Fondazione.
4. Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi alla procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 65, comma 2, del Codice, purché in possesso dei requisiti richiesti. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti a un contratto di rete e i G.E.I.E., sia già costituiti sia da costituirsi, devono indicare la mandataria e le mandanti, specificando le categorie dei servizi e le relative quote di esecuzione attribuite a ciascun componente, con il correlato impegno alla loro realizzazione
I consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), sono tenuti a dichiarare i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, fermo restando che le imprese designate per l’esecuzione non possono, a loro volta, individuare ulteriori soggetti esecutori
È esclusa la partecipazione contemporanea, in forma singola e in forma associata, alla medesima procedura. Parimenti, i soggetti che partecipano in forma associata non possono concorrere per più raggruppamenti o consorzi.
5. Requisiti di partecipazione e mezzi di prova
Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati, considerati essenziali per l’accesso alla successiva procedura negoziata. In sede di presentazione della domanda è sufficiente la produzione di un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, ferma restando la responsabilità penale prevista dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci.
La Fondazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti in occasione dei controlli preliminari all’affidamento definitivo, mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (di seguito FVOE) relativo ai soggetti individuati come potenziali aggiudicatari all’esito della procedura negoziata. Gli operatori saranno pertanto tenuti ad inserire nel FVOE tutti i dati e le informazioni necessari alla comprova dei requisiti, qualora non già presenti o non già acquisiti dalla Fondazione.
5.1. Requisiti di ordine generale
Gli operatori partecipanti devono attestare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’artt. 94 e 95 del Codice. Le cause sancite dall’art. 94 operano in via automatica, mentre quelle stabilite dall’art. 95 vengono accertate previo contraddittorio con l’operatore economico interessato.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
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Self cleaning
L’operatore economico in possesso delle cause di cui agli artt. 94 e 95 del Codice può comunque partecipare alla procedura di affidamento se dà prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
· descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
· motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente l’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Fondazione.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante o un esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
5.2. Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico dovrà essere iscritto al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, dell’Industria o dell’Artigianato o all’ Albo delle Imprese artigiane o cooperative per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
In caso di partecipazione plurisoggettiva:
· I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, il requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
· Nei consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. c), d) ed e) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
5.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria
L’operatore deve essere in possesso di un fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni almeno pari all’importo complessivo dell’Accordo quadro, Iva esclusa.
In caso di partecipazione plurisoggettiva:
· I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
· Nei consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, il requisito è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;
· Nei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE nel suo complesso.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
i. per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
ii. per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
iii. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Si precisa altresì che per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.
5.4. Requisiti di capacità tecnico-professionali
L’operatore economico deve aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, almeno n. 3 servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, a favore di soggetti sia pubblici che privati, ciascuno di importo minimo di € 80.000,00
In caso di partecipazione plurisoggettiva:
· Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di retisti, i GEIE e i consorzi ordinari, il requisito deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento/consorzio/GEIE o dall’aggregazione di retisti, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
· Per i consorzi, il requisito deve essere posseduto dal consorzio che può spendere, oltre al proprio requisito, anche quello delle consorziate esecutrici, il quel viene computato cumulativamente in capo al consorzio.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
i. certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
ii. contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
iii. attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
iv. contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
6. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono trasmettere la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13:00 del 25.06.2026, a pena di irricevibilità.
La manifestazione di interesse deve essere redatta su carta intestata mediante compilazione dell’Allegato I al presente avviso e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; in tale ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la relativa procura.
La trasmissione delle manifestazioni di interesse deve avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo fondazionebolognawelcome@legalmail.it.
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine stabilito o trasmesse con modalità differenti da quelle previste nel presente articolo, né potrà essere giustificata l’inosservanza del termine per cause non imputabili alla Fondazione.
7. Richiesta di chiarimenti
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo fondazionebolognawelcome@legalmail.it entro 7 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.
I quesiti che dovessero pervenire oltre la suddetta data e nelle modalità diverse rispetto a quelle descritte non saranno presi in considerazione.
Le risposte verranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma entro 4 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.
I quesiti e le relative risposte dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
8. Modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
Al termine dell’indagine di mercato, la Fondazione procederà all’invito di tutti gli operatori economici che abbiano presentato una manifestazione di interesse, fermo restando l’obbligatorio possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5. L’invio degli inviti sarà effettuato esclusivamente tramite la Piattaforma telematica di negoziazione SATER, alla quale gli operatori sono tenuti ad iscriversi.
La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di disporre la riapertura dei termini dell’indagine di mercato qualora ciò risulti necessario al fine di integrare il numero di operatori partecipanti, così da garantire un adeguato livello di confronto concorrenziale.
La scelta di invitare tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse e risultino in possesso dei requisiti prescritti risponde ai principi di massima partecipazione, concorrenza, proporzionalità e risultato, assicurando al contempo un’organizzazione efficiente e una copertura capillare del servizio, caratterizzato da una pluralità di prestazioni eterogenee.
9. Foro competente
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente atto viene devoluta alla competenza esclusiva del Tar Emilia-Romagna - Bologna.
10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196 del 2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016, la Fondazione è titolare del trattamento dei dati personali degli operatori economici per tutta la durata della procedura.
La Fondazione si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali al procedimento e non verranno divulgati se non nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.
11. Disposizioni finali
Il presente Avviso ha meri scopi esplorativi, pertanto non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi e non vincola in alcun modo la Fondazione, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle norme del Codice di contratti pubblici, nonché alla normativa nazionale ed europea in materia.
Allegati:
Allegato I – Modello di manifestazione di interesse