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La
Fondazione ha adottato la procedura per la gestione della segnalazione interne di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (Whistleblowing) in
cui sono disciplinati i termini e le competenze per la gestione delle
segnalazioni.
Conformemente
a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 del d.lgs 24/2023, la Fondazione ha
indicato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT) quale soggetto preposto alla ricezione e al trattamento delle
segnalazioni.
Le segnalazioni possono riguardare:
Violazioni del diritto dell’U.E.
1.
Illeciti commessi in violazione della normativa
dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le
disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di
illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e
mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli
alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;
protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati
personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
2.
Atti od omissioni che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le
attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati
nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
3.
Atti od omissioni riguardanti il mercato interno,
che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le
violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato,
di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio
fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in
materia di imposta sulle società;
4.
Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o
la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori oggetto di
tutela secondo il d.lgs. 24/2023.
Violazioni del diritto nazionale
1.
Illeciti civili;
2.
Illeciti amministrativi;
3.
Illeciti penali;
4.
Illeciti contabili;
5.
condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, o violazioni delle previsioni del modello di organizzazione e gestione
dell’Ente che non rientrano negli atti di violazione del diritto dell’UE sopra
citati.
Le modalità di presentazione delle segnalazioni di violazioni sono le seguenti:
Il segnalante dovrà indicare un canale per eventuali successivi contatti da parte del RPCT.
Si ricorda ai segnalanti che non possono essere segnalate con il presente canale
1. Le
irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività (maladministration);
2. Le
contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere
personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri
rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro
con le figure gerarchicamente sovraordinate.
3. Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023.
4. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono
essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte
volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla
distruzione di prove circa la commissione della violazione.
La
Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di
segnalazione, con indicazione della tipologia della violazione, delle
circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti, facendo
emergere quanto più possibile:
Infatti,
le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di
cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del CONTESTO LAVORATIVO.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 6 del d.lgs 24/2023, la segnalazione potrà essere inoltrata mediante il c.d. canale esterno, reso disponibile dall’ANAC all’indirizzo